Prima del 2017 il consenso informato era regolato da norme sparse nel codice civile, nel codice penale e dalla giurisprudenza. Le disposizioni anticipate di trattamento non avevano base legale. La legge 219 ha messo tutto insieme in un unico testo e ha riconosciuto esplicitamente il ruolo dell’infermiere nella relazione di cura.
Non è una legge che riguarda solo i medici.
Testo integrale degli articoli principali
Art. 1 — Consenso informato
«1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.
2. È promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico. Contribuiscono alla relazione di cura, in base alle rispettive competenze, gli esercenti le professioni sanitarie che compongono l’équipe assistenziale.
3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi.
4. Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare, e inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
5. Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, con le stesse forme di cui al comma 4, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento, con le stesse forme di cui al comma 4, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento.
6. Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l’idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici.
7. Nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico e i componenti dell’équipe sanitaria assicurano le cure necessarie, nel rispetto della volontà del paziente ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla.
8. Il medico rispetta la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali.»
Cosa dice l’Art. 1:
Il comma 2 è quello che riguarda direttamente l’infermiere: “contribuiscono alla relazione di cura, in base alle rispettive competenze, gli esercenti le professioni sanitarie che compongono l’équipe assistenziale”. L’infermiere è parte della relazione di cura — non un esecutore esterno al processo del consenso.
Il comma 5 è fondamentale nella pratica: il paziente può rifiutare qualsiasi trattamento, inclusa la nutrizione artificiale (comma 6). Il comma 8 esonera il medico dalla responsabilità per aver rispettato quel rifiuto. Per l’infermiere, il Codice Deontologico 2019 (Art. 23) rafforza lo stesso principio.
Art. 2 — Terapia del dolore, divieto di accanimento terapeutico, sedazione palliativa profonda
«1. Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico. A tal fine, è sempre garantita un’appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l’erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38.
2. Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente.
3. Il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il rifiuto delle procedure di rianimazione cardiopolmonare, dell’intubazione endotracheale e della ventilazione meccanica non sono considerati come accelerazione del processo naturale di morte.»
Cosa dice l’Art. 2:
Il comma 2 introduce la sedazione palliativa profonda come opzione legale in caso di sofferenze refrattarie. Il comma 3 è una norma di chiarimento importante: la sedazione palliativa profonda e il rifiuto della rianimazione non sono eutanasia. Per l’infermiere questa distinzione è concretamente rilevante in terapia intensiva e nelle cure palliative.
Art. 4 — Disposizioni anticipate di trattamento (DAT)
«1. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.
2. L’atto che raccoglie le DAT è redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo o presso le strutture sanitarie, secondo le modalità stabilite dalle regioni.
3. Nelle DAT la persona, dopo aver eventualmente indicato il proprio medico di fiducia, può indicare una persona di sua fiducia, di seguito denominata “fiduciario”, che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
4. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che è allegato alle DAT.
5. Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.
6. Nel caso in cui il paziente non abbia nominato un fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia decaduto dall’incarico, le DAT mantengono efficacia in ordine alle volontà del disponente.
7. Le DAT sono inserite nella banca dati di cui all’articolo 4-bis.»
Cosa dice l’Art. 4:
Il comma 5 introduce la possibilità di disattendere le DAT — ma solo in due casi precisi: se appaiono “palesemente incongrue” alla condizione attuale, o se esistono terapie non prevedibili al momento della firma. Non è una scappatoia per ignorarle: è una norma di sicurezza per casi limite.
Per l’infermiere che lavora in reparti dove le DAT sono frequenti (terapia intensiva, oncologia, cure palliative), sapere che le DAT sono vincolanti — con eccezioni circoscritte — orienta la condotta verso il rispetto della volontà del paziente, anche quando il paziente non può più esprimerla.
Il ruolo dell’infermiere nel processo del consenso
La legge 219/2017 parla esplicitamente di “équipe assistenziale” e di contributo degli esercenti le professioni sanitarie “in base alle rispettive competenze”. In pratica questo significa:
Prima della firma del consenso: L’infermiere può rispondere a domande sul processo assistenziale, chiarire aspetti pratici della procedura, identificare se il paziente ha bisogno di più tempo o informazioni.
Al rifiuto del trattamento: L’infermiere rispetta il rifiuto documentato e si astiene dall’eseguire l’atto rifiutato. Segnala immediatamente al medico se il rifiuto emerge in modo inatteso durante la procedura.
In presenza di DAT: L’infermiere verifica — se nella posizione di farlo — che le DAT siano nel fascicolo del paziente e che il team sia a conoscenza delle volontà espresse.
Nutrizione e idratazione artificiale
Il comma 6 dell’Art. 1 ha un peso enorme nella pratica infermieristica: la nutrizione artificiale e l’idratazione artificiale sono considerate trattamenti sanitari a tutti gli effetti. Non sono “cure di base” che si devono sempre erogare.
Questo significa che un paziente può legalmente rifiutarle, e le DAT possono includerle tra i trattamenti ai quali si dichiara di non voler essere sottoposti. Per l’infermiere che gestisce SNG, PEG o NPT, la distinzione tra “trattamento sanitario” e “cura di base” non è semantica.
Il fiduciario: chi è e cosa fa
La legge introduce la figura del fiduciario — una persona di fiducia nominata dal paziente nelle DAT per rappresentarlo nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie. Non è un tutore legale. Non ha poteri decisionali assoluti — il medico può discordare in casi eccezionali (art. 4, comma 5).
Per l’infermiere, il fiduciario è l’interlocutore quando il paziente non può più esprimersi: si rispetta e si riconosce, ma si opera sempre nel rispetto delle volontà del paziente così come documentate.
Note di Fabrizio Devito
Ho visto situazioni in cui l’équipe si è trovata davanti a un paziente con DAT chiare — e le ha ignorate perché “non sapevano come gestirle”. La legge 219 non è complicata: le DAT si rispettano. Punto. Le eccezioni sono circoscritte e richiedono accordo tra medico e fiduciario.
Come infermiere sei parte dell’équipe di cura — e “far parte” significa conoscere le volontà del paziente, non solo eseguire le procedure. Questo è il cambio di paradigma che la 219 introduce: la relazione di cura è condivisa.
Fabrizio Devito — Infermiere
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