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Legge 24/2017 Gelli-Bianco: Responsabilità Professionale Sanitaria

La legge che ha riscritto la responsabilità civile e penale degli operatori sanitari. Linee guida ISS, colpa grave, assicurazione obbligatoria: cosa cambia per l'infermiere.

Fabrizio Devito — Infermiere

La legge Gelli-Bianco non è nata per tutelare i professionisti sanitari. È nata per tutelare i pazienti. Ma nel farlo ha cambiato radicalmente come viene valutata la responsabilità di chi lavora in corsia — medici, infermieri, e tutti gli altri.

Conoscerla non è cultura giuridica. È autodifesa professionale.


Testo integrale degli articoli principali

Art. 1 — Sicurezza delle cure in sanità

«1. La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell’interesse dell’individuo e della collettività.

2. La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie e l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative.

3. Alle attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, è tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che vi operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.»

Cosa dice l’Art. 1:

Il comma 3 è quello che riguarda direttamente l’infermiere: la prevenzione del rischio è un obbligo di tutto il personale, non solo del primario o del direttore sanitario. Sei parte del sistema di sicurezza — e sei responsabile della tua parte.


Art. 5 — Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida

«1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché dalle istituzioni pubbliche e private qualificate a produrre linee guida ai sensi del medesimo comma 3. In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali.

2. Le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche di cui al comma 1 provvedono ad indicare nella pubblicazione delle linee guida i conflitti di interesse dei soggetti che hanno concorso alla loro elaborazione.

3. Le linee guida di cui al comma 1 sono integrate nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG), che è disciplinato nei compiti e nelle funzioni con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’Istituto superiore di sanità pubblica nel proprio sito internet le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse indicati dal SNLG, previa verifica della conformità della metodologia adottata a standard definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto, nonché della rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle raccomandazioni.»

Cosa dice l’Art. 5:

L’ordine di riferimento è chiaro: prima le linee guida SNLG, poi — in assenza — le buone pratiche clinico-assistenziali. Il comma 1 introduce la clausola “salve le specificità del caso concreto”: seguire le LG non significa applicarle meccanicamente, ma con giudizio clinico adattato al paziente.


Art. 7 — Responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria

«1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.

2. La struttura di cui al comma 1 che si avvalga di una struttura nell’adempimento della propria obbligazione risponde ai sensi dei commi 1 e 4.

3. L’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.

4. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell’esercente la professione sanitaria ai sensi dell’articolo 5 della presente legge e dell’articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall’articolo 8 della presente legge.»

Cosa dice l’Art. 7:

La distinzione è fondamentale:

  • La struttura risponde in via contrattuale (art. 1218 e 1228 c.c.) — più facile da provare per il paziente
  • Il professionista risponde in via extracontrattuale (art. 2043 c.c.) — il paziente deve dimostrare dolo o colpa grave

In pratica: il primo chiamato in causa è l’azienda sanitaria, non il singolo infermiere. Ma il professionista non è immune — e la sua condotta (compliance alle linee guida, documentazione, segnalazione) pesa nella determinazione del risarcimento.


Art. 8 — Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria

«1. Dopo l’articolo 590-quinquies del codice penale è inserito il seguente: “Art. 590-sexies (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). — Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.

Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.”»

Cosa dice l’Art. 8:

Il nuovo art. 590-sexies c.p. è la norma penale di riferimento. La punibilità è esclusa se: si è rispettato le linee guida SNLG (o le buone pratiche in loro assenza) e le LG erano adeguate al caso specifico. L’esclusione vale solo per l’imperizia — non per negligenza o imprudenza, che restano sempre punibili.


Il contesto: perché è nata

Prima del 2017 la responsabilità medica era regolata da norme generali del codice civile e penale, interpretate caso per caso dalla giurisprudenza. Il risultato era una situazione caotica: sentenze contraddittorie, professionisti condannati per scelte clinicamente corrette, assicurazioni che alzavano i premi ogni anno, medicina difensiva dilagante.

La legge 24/2017 ha messo ordine: ha definito criteri chiari per valutare quando un operatore sanitario ha sbagliato davvero, e quando ha seguito correttamente le regole dell’arte.


Il cardine: le linee guida ISS

Il principio centrale della legge è semplice: chi segue le linee guida pubblicate dal Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG) dell’ISS non risponde penalmente, a meno che non abbia agito con imperizia grave.

In concreto:

SituazioneConseguenza penale
Ha seguito le LG, risultato negativoTendenzialmente non punibile
Ha seguito le LG con errore lieveNon punibile (art. 590-sexies c.p.)
Non ha seguito le LG senza motivoPotenzialmente punibile
Ha agito con imperizia gravePunibile a prescindere

L’esonero dalla responsabilità penale non copre la responsabilità civile — quella resta separata.


L’assicurazione obbligatoria

La legge 24/2017 ha introdotto l’obbligo di copertura assicurativa per tutti gli operatori sanitari, inclusi gli infermieri che esercitano in forma libero-professionale.

Per chi lavora come dipendente SSN, la copertura assicurativa è generalmente garantita dall’azienda per gli atti svolti nell’ambito del servizio. Ma ci sono zone grigie: attività svolte fuori dall’orario, collaborazioni esterne, consulenze.

Se hai dubbi sulla tua copertura, verifica con il tuo sindacato o direttamente con l’ufficio legale dell’azienda.


Cosa fare oggi

Tre cose concrete che la Gelli-Bianco impone a ogni infermiere:

  1. Documentare — ogni valutazione, ogni intervento, ogni deviazione da protocollo con la relativa motivazione
  2. Conoscere le LG — non a memoria, ma sapere dove trovarle e come applicarle alla situazione specifica
  3. Segnalare — eventi avversi, near miss, condizioni di rischio. La legge 24 ha istituito il sistema nazionale di incident reporting: la segnalazione è tutelata

Note di Fabrizio Devito

La medicina difensiva è un problema reale. Ho visto colleghi esitare davanti a decisioni corrette per paura di conseguenze legali. La Gelli-Bianco nasce proprio per combattere questo: se segui le linee guida e le buone pratiche, sei protetto.

Ma “seguire le linee guida” non significa eseguirle meccanicamente. Significa applicarle con giudizio clinico, documentando quando e perché hai scelto di adattarle al paziente specifico. Quella documentazione è la tua difesa più solida.

Fabrizio Devito — Infermiere

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