I permessi retribuiti sono uno degli aspetti del contratto che gli infermieri conoscono meno bene — e che l’azienda raramente spiega d’ufficio. Il risultato è che molti lavoratori perdono giorni a cui avrebbero diritto, oppure li usano in modo sbagliato rischiando poi contestazioni.
Qui trovi tutti i permessi previsti dal CCNL Comparto Sanità, con i requisiti, i limiti e le procedure corrette per usufruirne.
Permessi per lutto
In caso di decesso del coniuge, di un parente entro il secondo grado (genitori, figli, fratelli, sorelle, nonni, nipoti diretti) o di un convivente stabile, hai diritto a 3 giorni lavorativi di permesso retribuito.
I giorni decorrono dall’evento luttuoso. Non sono “da prendere quando vuoi”: devono essere fruiti in stretta correlazione con il lutto. Comunica subito all’azienda e porta il certificato di morte.
Permesso per matrimonio o unione civile
Hai diritto a 15 giorni continuativi di permesso retribuito per matrimonio o costituzione di unione civile. Decorrono dal giorno del matrimonio.
È un permesso distinto dalle ferie: non ti vengono scalati i giorni di ferie e puoi usarlo indipendentemente dal monte ferie residuo.
Porta il certificato di matrimonio all’ufficio del personale entro i termini previsti dall’azienda (di solito entro 30 giorni).
Permessi legge 104/1992
La Legge 104/1992 garantisce permessi per l’assistenza a familiari disabili gravi. Le situazioni sono due:
Se sei tu il disabile grave (art. 3 comma 3):
- Hai diritto a 3 giorni al mese di permesso retribuito
- Oppure a 2 ore al giorno di permesso (se l’orario giornaliero è superiore alle 6 ore)
Se assisti un familiare disabile grave:
- Hai diritto agli stessi 3 giorni al mese per assistere il familiare
- Il familiare non deve essere ricoverato a tempo pieno, salvo situazioni particolari
I permessi 104 sono cumulabili in alcuni casi, non in altri. Non si accumulano di mese in mese: se non li usi entro il mese, li perdi (salvo accordi specifici con l’azienda per esigenze documentate).
Per ottenerli devi presentare domanda all’INPS e poi comunicarla all’azienda. Verifica che il verbale di invalidità riporti esplicitamente “grave” ai sensi dell’art. 3 comma 3: senza questa dicitura, il diritto ai 3 giorni non scatta.
Permessi per visite mediche
Il CCNL prevede 18 ore annue di permesso retribuito per esami diagnostici, visite specialistiche e terapie. In alcuni contratti integrativi aziendali questo valore può essere superiore.
Devi portare la documentazione medica (prenotazione, ricevuta, referto) all’ufficio del personale per giustificare le ore fruite. Non serve una diagnosi dettagliata: basta la prova che eri in visita.
Se hai una patologia che richiede trattamenti continuativi (dialisi, chemioterapia, radioterapia, ecc.), puoi richiedere un accordo specifico con l’azienda per gestire le assenze in modo più strutturato.
Diritto allo studio
Se stai frequentando un corso di laurea, un master universitario o una scuola di specializzazione, hai diritto a 150 ore annue di permesso retribuito per il diritto allo studio.
Condizioni:
- Il numero di beneficiari è limitato (di solito il 3% del personale in servizio)
- Devi fare domanda entro i termini stabiliti dall’azienda (spesso a settembre/ottobre per l’anno accademico successivo)
- Devi dimostrare la frequenza e il superamento degli esami
Se non riesci a ottenere le 150 ore perché la quota è esaurita, puoi comunque usare ferie o permessi non retribuiti. Ma la priorità va a chi ha già ottenuto i permessi e li sta usando correttamente.
Permessi brevi
Il CCNL prevede anche la possibilità di fruire di permessi brevi per esigenze personali, fino a un massimo di ore che varia secondo il contratto integrativo aziendale (in genere 36 ore annue o equivalente).
Questi permessi possono essere recuperati nelle ore successive, secondo le modalità concordate con il dirigente. Non sono automaticamente retribuiti senza recupero: dipende dalla disciplina aziendale.
Chiedi al tuo ufficio del personale come funziona nella tua azienda prima di assentarti e poi dover recuperare in modo inatteso.
Permessi per cariche elettive e sindacali
Se sei eletto in un consiglio comunale, provinciale, regionale o in altri enti locali, hai diritto a permessi retribuiti per l’esercizio del mandato, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000.
Se hai una carica sindacale (delegato RSU, dirigente sindacale), hai diritto a distacchi e permessi sindacali secondo la normativa vigente e il CCNL. Il monte ore disponibile dipende dalla consistenza numerica dell’organizzazione sindacale nell’azienda.
Permessi per donazione di sangue e midollo
Chi dona sangue ha diritto a un giorno di permesso retribuito il giorno della donazione, secondo la Legge 584/1967. La norma si applica anche alla donazione di midollo osseo, con permessi più ampi in base al protocollo medico.
Porta il documento rilasciato dal centro trasfusionale.
Come richiedere i permessi: la procedura corretta
Per tutti i permessi il percorso è lo stesso:
- Comunica in anticipo (o appena possibile nel caso di eventi improvvisi) al tuo responsabile e all’ufficio del personale
- Presenta la richiesta in forma scritta — mail, modulo ufficiale o sistema gestionale aziendale
- Porta la documentazione a supporto (certificati, referti, atti notarili, ecc.)
- Conserva copia di tutto: richiesta, risposta dell’azienda, documentazione allegata
Non basta dirlo a voce al coordinatore. Senza traccia scritta, non hai prove che il permesso sia stato richiesto correttamente.
Cosa fare se l’azienda nega un permesso a cui hai diritto
Se l’azienda nega un permesso previsto dal CCNL o dalla legge, hai due strade:
- Contestazione formale in forma scritta all’ufficio del personale e al direttore delle risorse umane, citando l’articolo contrattuale o la norma di legge violata
- Segnalazione al sindacato — il delegato RSU può aprire una vertenza specifica
Non lasciare che il diniego diventi silenzio: ogni giorno che passa senza contestazione indebolisce la tua posizione.
Fabrizio Devito — Infermiere
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