Studiare mentre si lavora in corsia è difficile. Il CCNL e la legge prevedono strumenti per sostenere il percorso formativo dei dipendenti pubblici: permessi retribuiti, aspettative e congedi specifici. Molti infermieri non li conoscono o non sanno come richiederli. Questa guida li chiarisce.
Le 150 ore annue per il diritto allo studio
Il CCNL Comparto Sanità prevede che i lavoratori possano usufruire di permessi retribuiti fino a 150 ore annue per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio.
Chi ne ha diritto:
- Dipendenti a tempo indeterminato
- Che frequentano corsi riconosciuti (scuole medie, superiori, università, corsi post-laurea)
- Che non abbiano già conseguito il medesimo titolo
Le 150 ore non coprono l’intero monte ore del corso: coprono la frequenza delle lezioni. Non si usano per lo studio a casa.
Come si richiedono: Domanda scritta all’ufficio del personale entro i termini previsti dall’azienda (di norma entro ottobre per l’anno scolastico successivo). Devi allegare l’iscrizione al corso.
Il contingente aziendale: L’azienda può limitare il numero di dipendenti che usufruiscono contemporaneamente delle 150 ore (di norma non più del 3% dell’organico per anno). Se le domande superano il limite, si applicano criteri di priorità (chi non ne ha già usufruito, chi ha reddito più basso, chi ha più anzianità).
L’aspettativa per formazione (Legge 53/2000)
Oltre alle 150 ore, la Legge 53/2000 prevede un congedo per la formazione più strutturato: fino a 11 mesi di aspettativa nell’arco della vita lavorativa, per completare la formazione professionale o personale.
Caratteristiche:
- Non retribuita (salvo specifiche previsioni contrattuali o fondi interprofessionali)
- Richiede almeno 5 anni di anzianità nel comparto
- Deve essere finalizzata a un corso formale (non basta dire “voglio studiare”)
- Può essere frazionata in periodi diversi
L’aspettativa per formazione non si confonde con il distacco per studio o con le 150 ore: sono istituti distinti con regole diverse.
Permessi per esami
Separati dalle 150 ore sono i permessi retribuiti per esami: il lavoratore ha diritto a permessi per sostenere esami di profitto universitari o di abilitazione professionale.
Il CCNL e la legge prevedono fino a 8 giorni di permesso retribuito l’anno per esami, indipendentemente dalle 150 ore. Devono essere sostenuti in istituzioni riconosciute.
ECM e aggiornamento professionale
L’ECM (Educazione Continua in Medicina) non è coperto direttamente dalle 150 ore: è un obbligo professionale dell’infermiere, distinto dalla formazione scolastica o universitaria.
Tuttavia, alcune aziende prevedono nel contratto integrativo ore retribuite per la partecipazione a corsi ECM interni o esterni. Verifica cosa dice il CIA della tua azienda.
Se la partecipazione a un corso ECM richiede assenza dal servizio in orario lavorativo, l’azienda può:
- Concedere il permesso retribuito (preferibile)
- Contarlo come formazione rimborsata
- Chiedere di recuperarlo (non corretto se il corso è a vantaggio dell’azienda)
Master e specializzazioni universitarie
Se stai frequentando un master di primo o secondo livello, una specializzazione post-laurea o un corso di alta formazione universitaria, puoi accedere alle 150 ore se il corso è riconosciuto dall’ateneo e prevede frequenza obbligatoria.
Per i master in cui la frequenza è part-time o weekend, le 150 ore coprono comunque le ore di didattica frontale che si sovrappongono all’orario di lavoro.
Come non perdere i permessi
Errore comune: non chiedere le 150 ore perché “tanto non me le danno” o perché il piano turni sembra incompatibile. L’azienda è tenuta a riorganizzare i turni per chi ha diritto alle 150 ore — non puoi essere escluso solo per ragioni organizzative che l’azienda potrebbe risolvere.
Se la tua richiesta viene negata:
- Chiedi il rifiuto per iscritto con motivazione
- Verifica se il contingente aziendale è esaurito (hai diritto a saperlo)
- Se non è esaurito e il rifiuto non ha motivazione, è contestabile
Fabrizio Devito — Infermiere
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