Congedo per donne vittime di violenza: cosa prevede il CCNL sanità

The Nurse 5 min ...

Dal 2015 le lavoratrici vittime di violenza di genere inserite in percorsi di protezione hanno diritto a un congedo retribuito per allontanarsi dalla situazione di pericolo e ricostruire la propria vita. Vale anche per le infermiere del SSN.


Cos’è e quanto dura

Il D.Lgs. 80/2015 ha introdotto il congedo retribuito per le donne vittime di violenza di genere inserite in percorsi di protezione certificati. La durata è di 90 giorni nell’arco di 3 anni.

Il congedo può essere utilizzato in modo continuativo o frazionato, a seconda delle esigenze del percorso di protezione.


Chi può richiederlo

Hanno diritto al congedo le lavoratrici (dipendenti pubbliche e private) che:

  1. Sono inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere certificati da un centro antiviolenza o da strutture analoghe riconosciute
  2. Presentano la documentazione attestante la loro condizione alla datrice/al datore di lavoro

Non è richiesta una denuncia penale per accedere al congedo. È sufficiente l’attestazione del percorso di protezione.


Come si richiede

  1. Rivolgersi al centro antiviolenza o alla struttura di supporto — sono loro a rilasciare la certificazione del percorso
  2. Presentare la richiesta scritta all’ufficio del personale con la documentazione del percorso
  3. Indicare la durata e la modalità di utilizzo del congedo (continuativo o frazionato)

La lavoratrice può scegliere di non comunicare le ragioni alla responsabile di reparto o ai colleghi: la documentazione rimane riservata all’ufficio del personale.


La retribuzione durante il congedo

Il congedo è retribuito come un normale periodo lavorativo. La lavoratrice conserva il diritto alla retribuzione intera per tutta la durata (fino a 90 giorni).


Tutele aggiuntive

Oltre al congedo, la lavoratrice ha diritto a:

  • Non essere licenziata durante il congedo e nei 6 mesi successivi al termine
  • Trasferimento ad altra sede su sua richiesta, se la sede attuale la espone al rischio
  • Riservatezza assoluta sull’utilizzo del congedo e sulla documentazione prodotta

Qualsiasi misura sfavorevole adottata dall’azienda in correlazione con il congedo (mancato rinnovo, demansionamento, discriminazioni) è considerata ritorsiva e illegittima.


Per le lavoratrici a tempo determinato

Anche le infermiere con contratto a tempo determinato possono accedere al congedo, ma la durata massima del congedo è limitata alla durata residua del contratto.

L’eventuale rinnovo del contratto non può essere negato in ragione del congedo già usufruito.


Il punto di vista di Fabrizio

Questo è uno degli articoli che spero nessuna collega debba mai aver bisogno di cercare. Eppure esiste, e va saputo: perché in un momento di crisi, sapere che il tuo posto di lavoro è protetto, che non devi spiegare niente ai colleghi, e che hai 90 giorni di respiro retribuito, può fare la differenza tra restare o andarsene.

Non è richiesta nessuna denuncia. Bastano i documenti del centro antiviolenza. La riservatezza è obbligatoria per legge: l’ufficio del personale non può comunicare nulla al reparto. Se sei già in servizio e stai valutando di usare questo diritto, il primo passo è rivolgerti a un centro antiviolenza: loro ti guidano anche nella procedura verso il datore di lavoro.

Per le tutele dopo il rientro dal congedo — verificare che nessuna misura ritorsiva sia in corso — leggi la guida su conciliazione e giudice del lavoro per infermieri. Per i permessi retribuiti nel CCNL, la guida completa è sui permessi retribuiti del dipendente pubblico.

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