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Congedo per Donne Vittime di Violenza: Cosa Prevede il CCNL Sanità

Il congedo retribuito per le donne infermiere vittime di violenza di genere: durata, come si richiede, cosa deve produrre la lavoratrice e le tutele contro i licenziamenti.

Fabrizio Devito — Infermiere

Dal 2015 le lavoratrici vittime di violenza di genere inserite in percorsi di protezione hanno diritto a un congedo retribuito per allontanarsi dalla situazione di pericolo e ricostruire la propria vita. Vale anche per le infermiere del SSN.


Cos’è e quanto dura

Il D.Lgs. 80/2015 ha introdotto il congedo retribuito per le donne vittime di violenza di genere inserite in percorsi di protezione certificati. La durata è di 90 giorni nell’arco di 3 anni.

Il congedo può essere utilizzato in modo continuativo o frazionato, a seconda delle esigenze del percorso di protezione.


Chi può richiederlo

Hanno diritto al congedo le lavoratrici (dipendenti pubbliche e private) che:

  1. Sono inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere certificati da un centro antiviolenza o da strutture analoghe riconosciute
  2. Presentano la documentazione attestante la loro condizione alla datrice/al datore di lavoro

Non è richiesta una denuncia penale per accedere al congedo. È sufficiente l’attestazione del percorso di protezione.


Come si richiede

  1. Rivolgersi al centro antiviolenza o alla struttura di supporto — sono loro a rilasciare la certificazione del percorso
  2. Presentare la richiesta scritta all’ufficio del personale con la documentazione del percorso
  3. Indicare la durata e la modalità di utilizzo del congedo (continuativo o frazionato)

La lavoratrice può scegliere di non comunicare le ragioni alla responsabile di reparto o ai colleghi: la documentazione rimane riservata all’ufficio del personale.


La retribuzione durante il congedo

Il congedo è retribuito come un normale periodo lavorativo. La lavoratrice conserva il diritto alla retribuzione intera per tutta la durata (fino a 90 giorni).


Tutele aggiuntive

Oltre al congedo, la lavoratrice ha diritto a:

  • Non essere licenziata durante il congedo e nei 6 mesi successivi al termine
  • Trasferimento ad altra sede su sua richiesta, se la sede attuale la espone al rischio
  • Riservatezza assoluta sull’utilizzo del congedo e sulla documentazione prodotta

Qualsiasi misura sfavorevole adottata dall’azienda in correlazione con il congedo (mancato rinnovo, demansionamento, discriminazioni) è considerata ritorsiva e illegittima.


Per le lavoratrici a tempo determinato

Anche le infermiere con contratto a tempo determinato possono accedere al congedo, ma la durata massima del congedo è limitata alla durata residua del contratto.

L’eventuale rinnovo del contratto non può essere negato in ragione del congedo già usufruito.


Fabrizio Devito — Infermiere

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