Dal 2015 le lavoratrici vittime di violenza di genere inserite in percorsi di protezione hanno diritto a un congedo retribuito per allontanarsi dalla situazione di pericolo e ricostruire la propria vita. Vale anche per le infermiere del SSN.
Cos’è e quanto dura
Il D.Lgs. 80/2015 ha introdotto il congedo retribuito per le donne vittime di violenza di genere inserite in percorsi di protezione certificati. La durata è di 90 giorni nell’arco di 3 anni.
Il congedo può essere utilizzato in modo continuativo o frazionato, a seconda delle esigenze del percorso di protezione.
Chi può richiederlo
Hanno diritto al congedo le lavoratrici (dipendenti pubbliche e private) che:
- Sono inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere certificati da un centro antiviolenza o da strutture analoghe riconosciute
- Presentano la documentazione attestante la loro condizione alla datrice/al datore di lavoro
Non è richiesta una denuncia penale per accedere al congedo. È sufficiente l’attestazione del percorso di protezione.
Come si richiede
- Rivolgersi al centro antiviolenza o alla struttura di supporto — sono loro a rilasciare la certificazione del percorso
- Presentare la richiesta scritta all’ufficio del personale con la documentazione del percorso
- Indicare la durata e la modalità di utilizzo del congedo (continuativo o frazionato)
La lavoratrice può scegliere di non comunicare le ragioni alla responsabile di reparto o ai colleghi: la documentazione rimane riservata all’ufficio del personale.
La retribuzione durante il congedo
Il congedo è retribuito come un normale periodo lavorativo. La lavoratrice conserva il diritto alla retribuzione intera per tutta la durata (fino a 90 giorni).
Tutele aggiuntive
Oltre al congedo, la lavoratrice ha diritto a:
- Non essere licenziata durante il congedo e nei 6 mesi successivi al termine
- Trasferimento ad altra sede su sua richiesta, se la sede attuale la espone al rischio
- Riservatezza assoluta sull’utilizzo del congedo e sulla documentazione prodotta
Qualsiasi misura sfavorevole adottata dall’azienda in correlazione con il congedo (mancato rinnovo, demansionamento, discriminazioni) è considerata ritorsiva e illegittima.
Per le lavoratrici a tempo determinato
Anche le infermiere con contratto a tempo determinato possono accedere al congedo, ma la durata massima del congedo è limitata alla durata residua del contratto.
L’eventuale rinnovo del contratto non può essere negato in ragione del congedo già usufruito.
Fabrizio Devito — Infermiere
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