Dal rinnovo del CCNL Comparto Sanità 2019-2021, firmato il 2 novembre 2022, i passaggi di fascia non si chiamano più “scatti biennali”. Si chiamano DEP — Differenziali Economici di Professionalità.
Non è solo un cambio di nome. È un cambio di meccanismo. E se non lo sai, rischi di perdere aumenti che ti spettano.
Cosa sono i DEP
I Differenziali Economici di Professionalità sono incrementi economici orizzontali previsti dall’art. 67 del CCNL Sanità 2019-2021. Funzionano all’interno della stessa area contrattuale: non ti cambiano categoria, ma aumentano lo stipendio tabellare mese dopo mese.
Ogni DEP corrisponde a un “gradino” nella scala stipendiale della tua area:
| Area contrattuale | Profilo | DEP disponibili |
|---|---|---|
| Area dei Collaboratori (ex D) | Infermiere, Ostetrica, TDL | DEP 1 → 5 |
| Area degli Esperti (ex DS) | Infermiere Esperto, Coordinatore | DEP 1 → 5 |
| Area degli Operatori (ex C) | OSS, OTA | DEP 1 → 2 |
Quanto valgono in busta paga
Gli importi mensili lordi dei DEP per l’Area dei Collaboratori (Infermieri — ex Cat. D):
| Livello | Stipendio tabellare annuo | Differenziale vs base |
|---|---|---|
| D base | € 23.010,29 | — |
| D + DEP 1 | € 24.134,93 | + € 93,72/mese |
| D + DEP 2 | € 25.361,18 | + € 102,19/mese |
| D + DEP 3 | € 26.499,32 | + € 94,84/mese |
| D + DEP 4 | € 27.756,07 | + € 104,73/mese |
| D + DEP 5 | € 28.980,44 | + € 102,03/mese |
Esempio pratico: se sei assunta dal 2016 e hai ricevuto tutti e 4 i DEP maturati, oggi hai circa € 395 lordi mensili in più rispetto allo stipendio base. Netto, circa 250 euro. Ogni mese.
Per l’Area degli Esperti (ex DS — Coordinatori, Infermieri Esperti):
| Livello | Stipendio tabellare annuo | Differenziale vs base |
|---|---|---|
| DS base | € 25.516,12 | — |
| DS + DEP 1 | € 26.794,97 | + € 106,57/mese |
| DS + DEP 2 | € 28.127,47 | + € 111,04/mese |
| DS + DEP 3 | € 29.423,63 | + € 108,01/mese |
| DS + DEP 4 | € 30.818,73 | + € 116,26/mese |
| DS + DEP 5 | € 32.238,93 | + € 118,35/mese |
La differenza rispetto ai vecchi scatti biennali
Questo è il punto critico che quasi nessuno spiega chiaramente.
Con i vecchi scatti biennali (CCNL ante 2019-2021):
- Maturavi un biennio di anzianità → lo scatto scattava, quasi automaticamente
- L’azienda aveva poco margine per bloccarti
Con i nuovi DEP (CCNL 2019-2021):
- Maturazione temporale ogni 2 anni di servizio — invariata
- Ma serve anche una valutazione della performance positiva nel biennio di riferimento
- L’azienda valuta con il sistema di performance individuale previsto dal D.Lgs. 150/2009
In pratica: il DEP non è automatico. Se la tua azienda non ti ha mai valutato, o se la valutazione risulta “non effettuata”, il DEP può essere negato o ritardato.
Come si acquisisce un DEP: il meccanismo valutativo
Il percorso per ottenere un DEP è:
1. Maturazione del biennio Conti 2 anni di servizio continuativo nell’Area contrattuale. I periodi di malattia, ferie e maternità non interrompono il conteggio. L’aspettativa non retribuita, invece, sospende.
2. Valutazione della performance individuale Il responsabile diretto redige la tua scheda di valutazione. Il sistema di valutazione è disciplinato dal Piano della Performance aziendale — ogni ASL/AO ha il proprio regolamento interno.
3. Soglia minima di punteggio Per ottenere il DEP devi raggiungere un punteggio minimo nella valutazione. Il CCNL non fissa la soglia esatta: la definisce l’azienda. Di norma si parla di “valutazione positiva” o “sufficiente”.
4. Comunicazione e applicazione L’azienda ti notifica l’attribuzione del DEP. Lo stipendio tabellare viene aggiornato con decorrenza dalla data di maturazione del biennio, non da quella di comunicazione.
Come verificare i tuoi DEP in busta paga
Apri il cedolino paga e cerca la sezione “dati giuridici” o “inquadramento”:
- Deve riportare la tua area contrattuale (es. “Collaboratori”) e il livello economico (es. “D + DEP 2”)
- Confronta con la data di prima assunzione nel Comparto Sanità
- Ogni 2 anni dalla tua data di assunzione originaria corrisponde un DEP acquisibile
Esempio:
- Assunta il 1° settembre 2016
- Settembre 2018 → DEP 1
- Settembre 2020 → DEP 2
- Settembre 2022 → DEP 3
- Settembre 2024 → DEP 4
Se oggi hai solo DEP 2 riportato, ci sono due progressioni che non ti hanno applicato. Hai diritto agli arretrati.
Cosa fare se il DEP non ti viene riconosciuto
Passo 1 — Richiesta scritta all’ufficio del personale Manda una PEC o lettera raccomandata chiedendo:
- Lo stato delle tue valutazioni della performance negli anni interessati
- La motivazione del mancato riconoscimento del DEP
Passo 2 — Coinvolgi il sindacato RSU aziendale o organizzazione sindacale di categoria. Hanno accesso al sistema di valutazione aziendale e possono verificare se il problema è individuale o sistemico (alcune ASL non hanno ancora attivato il sistema di valutazione — e in quel caso il DEP va riconosciuto comunque).
Passo 3 — Diffida formale Se entro 30 giorni non ottieni risposta, diffida formale citando l’art. 67 CCNL 2019-2021 e chiedendo il riconoscimento retroattivo con arretrati.
Passo 4 — Ricorso al giudice del lavoro Se la diffida rimane inevasa, puoi adire il Tribunale del Lavoro. I tempi sono lunghi, ma la giurisprudenza è quasi sempre favorevole al lavoratore su questi casi.
Prescrizione degli arretrati DEP
Gli arretrati da DEP non riconosciuti si prescrivono in 5 anni (prescrizione ordinaria dei crediti di lavoro, art. 2948 c.c., n. 5).
Questo significa: se hai un DEP non riconosciuto dal 2020, entro il 2025 devi avviare la procedura di reclamo. Superato il quinquennio, quella quota di arretrati è persa.
Non aspettare. Controlla adesso la tua posizione.
DEP e anzianità da altri comparti
Se hai lavorato in precedenza in un altro comparto della pubblica amministrazione (es. enti locali, scuola) e poi sei transitata nel Comparto Sanità, l’anzianità pregressa non si trasferisce automaticamente ai fini del DEP. Conta solo il servizio prestato nell’Area contrattuale attuale.
Diverso se hai cambiato solo azienda sanitaria per mobilità: in quel caso l’anzianità si conserva e i DEP già acquisiti restano.
Una cosa che molte aziende non fanno (e che devi sapere)
Alcune aziende sanitarie non hanno ancora implementato correttamente il sistema di valutazione della performance previsto dal D.Lgs. 150/2009. In assenza di valutazione formale, alcune ASL bloccano i DEP; altre li riconoscono ugualmente considerando la valutazione come “positiva per default”.
La giurisprudenza prevalente — e la posizione di ARAN — è che il mancato avvio del sistema valutativo da parte dell’azienda non può ricadere sul lavoratore. Se l’azienda non ti ha mai valutato, il DEP ti spetta lo stesso.
Fabrizio Devito — Infermiere
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