Avere un figlio mentre si lavora nel SSN significa navigare tra norme nazionali, disposizioni CCNL e procedure aziendali che non sempre sono spiegate chiaramente. Il risultato è che molte colleghe (e colleghi) perdono giorni di congedo o rinunciano a tutele perché non sanno che esistono.
Questa guida raccoglie tutto quello che devi sapere, dal momento in cui scopri di essere incinta (o di aspettare un figlio) fino ai primi anni di vita del bambino.
Congedo di maternità obbligatorio
Il congedo di maternità dura 5 mesi e si distribuisce normalmente così:
- 2 mesi prima del parto
- 3 mesi dopo il parto
In alternativa, puoi scegliere la flessibilità del congedo: lavorare fino a un mese prima del parto e prendere 4 mesi dopo. Questa opzione richiede un certificato medico che attesti che la gravidanza procede senza rischi e il parere favorevole del medico del lavoro aziendale.
Cosa percepisci: durante il congedo obbligatorio hai diritto all’intera retribuzione (100%), comprensiva di stipendio tabellare e indennità fisse. Le indennità variabili (turno, notturno, festivo) non vengono erogate perché presuppongono la prestazione effettiva.
Astensione anticipata per gravidanza a rischio
Se la gravidanza presenta rischi per la salute tua o del bambino, puoi astenerti dal lavoro prima dei 2 mesi standard. Il medico ASL (non il tuo medico curante) emette l’autorizzazione.
Stesso trattamento economico del congedo di maternità: retribuzione intera.
Se svolgi mansioni incompatibili con la gravidanza (lavoro notturno, esposizione a sostanze pericolose, movimentazione pazienti), l’azienda ha l’obbligo di adibirtia a mansioni alternative compatibili. Se non è possibile, scatta l’astensione anticipata d’ufficio.
Congedo di paternità obbligatorio
Il padre lavoratore ha diritto a 10 giorni lavorativi di congedo obbligatorio di paternità, da fruire nei primi 5 mesi di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione).
Questi 10 giorni sono indipendenti dal congedo della madre e devono essere comunicati all’azienda con almeno 15 giorni di anticipo (salvo parto prematuro).
Retribuzione: intera, a carico dell’INPS tramite l’azienda.
Il congedo obbligatorio del padre è cumulabile con i giorni di congedo parentale.
Congedo parentale (ex astensione facoltativa)
Dopo il congedo obbligatorio di maternità/paternità, entrambi i genitori possono fruire del congedo parentale fino al 12° anno di vita del bambino, per un massimo complessivo di 10 mesi (11 se il padre prende almeno 3 mesi).
Come si distribuisce:
- La madre può prendere fino a 6 mesi
- Il padre può prendere fino a 6 mesi (elevabili a 7 se supera i 3 mesi)
- Il totale tra entrambi non può superare 10 mesi (11 nel caso sopra citato)
Retribuzione durante il congedo parentale:
- Fino al sesto anno del bambino: 80% della retribuzione per i primi 3 mesi (uno per genitore), poi 30%
- Dal sesto al dodicesimo anno: 30% della retribuzione
- Dopo il dodicesimo anno: congedo non retribuito
Attenzione: le percentuali sono cambiate con la Legge di Bilancio 2023 e aggiornate nel 2024. Verifica sempre la normativa vigente al momento della fruizione.
Come si richiede il congedo parentale
Puoi prendere il congedo parentale:
- A giorni singoli (non continuativi)
- A settimane intere
- A mesi interi
La richiesta va presentata all’INPS e comunicata all’azienda con almeno 5 giorni di anticipo per periodi di congedo continuativo. Per i giorni singoli, alcune aziende accettano anche preavvisi più brevi secondo la contrattazione integrativa.
Fai la domanda all’INPS tramite il portale online (con SPID), poi porta la conferma all’ufficio del personale.
Permessi per allattamento
Nei primi 12 mesi di vita del bambino, la madre ha diritto a 2 ore giornaliere di permesso retribuito per allattamento, ridotte a 1 ora se l’orario di lavoro è inferiore o uguale alle 6 ore.
In alternativa, il padre può fruire dei permessi per allattamento se:
- La madre non è lavoratrice dipendente
- La madre rinuncia ai permessi
- Il bambino è affidato esclusivamente al padre
I permessi di allattamento sono retribuiti al 100% e non si scalano dal monte ferie o permessi.
Tutela contro il licenziamento
Dal momento dell’inizio della gravidanza fino a un anno dopo il parto, la lavoratrice non può essere licenziata. Questa tutela è assoluta: non fa eccezioni nemmeno per giusta causa, salvo casi rarissimi previsti dalla legge (es. cessazione dell’attività aziendale, colpa grave documentata).
Se ricevi una comunicazione di licenziamento durante questo periodo, è quasi certamente illegittima. Rivolgiti immediatamente al sindacato o a un legale.
Adozione e affidamento
Tutte le tutele sopra descritte si applicano anche in caso di adozione e affidamento, con alcune adattamenti:
- Il congedo di maternità (o paternità) decorre dall’ingresso del bambino in famiglia
- Le tutele contro il licenziamento operano dalla data dell’adozione/affidamento
Se stai attraversando un iter di adozione, informa l’ufficio del personale non appena hai conferma dell’adozione: i diritti decorrono da quel momento.
Figli con disabilità
Se il figlio è affetto da una disabilità grave (riconosciuta ai sensi della Legge 104/1992), le tutele si estendono oltre il primo anno di vita. In particolare:
- Il congedo parentale può essere fruito senza limiti di età
- Spettano i 3 giorni mensili di permesso 104 per assistere il figlio
- Il rientro al lavoro a tempo parziale può essere agevolato
Queste tutele si accumulano: puoi avere contemporaneamente il congedo parentale, i permessi 104 e il part-time, se le condizioni lo permettono.
Fabrizio Devito — Infermiere
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