L’RLS è la figura che in molti conoscono di nome ma che pochi sanno come usare. Eppure nel SSN — dove i rischi biologici, posturali, da radiazioni e da stress lavoro-correlato sono quotidiani — avere un RLS attivo e competente può fare la differenza tra un ambiente di lavoro sicuro e uno che ti logora.
Chi è l’RLS
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una figura prevista dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) in tutte le aziende, comprese quelle sanitarie. Ha il compito di rappresentare i lavoratori in tutto ciò che riguarda la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Non va confuso con il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), che è un tecnico nominato dall’azienda. L’RLS è eletto o designato dai lavoratori e ne rappresenta gli interessi.
Cosa può fare l’RLS
I poteri dell’RLS sono definiti dall’art. 50 del D.Lgs. 81/2008:
- Accesso ai luoghi di lavoro dove ritiene necessario verificare le condizioni di sicurezza
- Consultazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) — l’azienda è obbligata a mostrarglielo
- Partecipazione alle riunioni periodiche di sicurezza con il datore di lavoro, il medico competente e il RSPP
- Promozione di misure di prevenzione — può proporre interventi e soluzioni
- Segnalazione ai soggetti competenti (ASL, INAIL, Ispettorato del Lavoro) delle eventuali violazioni delle norme di sicurezza
- Ricevere le informazioni sui rischi presenti in azienda e sulle misure adottate
Come viene eletto l’RLS
Nelle aziende fino a 15 dipendenti: l’RLS può essere designato direttamente dalla RSU o eletto dai lavoratori.
Nelle aziende da 16 a 200 dipendenti: 1 RLS eletto dai lavoratori o designato dalla RSU.
Nelle aziende oltre 200 dipendenti (come la maggior parte delle ASL e AO): 3 o più RLS, eletti direttamente dai lavoratori o designati dalla RSU, con modalità stabilite dal contratto collettivo.
Il numero preciso di RLS nelle grandi strutture sanitarie è definito dal CCNL e dagli accordi aziendali.
I permessi dell’RLS
L’RLS ha diritto a permessi retribuiti per svolgere la propria funzione:
- 32 ore annue nelle aziende fino a 5 dipendenti
- 40 ore annue nelle aziende da 6 a 15 dipendenti
- 40 ore annue nelle aziende oltre 15 dipendenti (con ulteriori ore specifiche per le strutture sanitarie)
Inoltre, l’RLS ha diritto a formazione specifica a spese dell’azienda — un corso iniziale di almeno 32 ore con aggiornamento periodico.
I rischi tipici in ambito sanitario che l’RLS deve monitorare
Nelle strutture sanitarie i rischi sono molteplici e ben documentati:
Rischio biologico: esposizione a agenti patogeni (HIV, HBV, HCV, TBC, MRSA). Il DVR deve prevedere protocolli specifici per ogni unità operativa.
Rischio chimico: chemioterapici, disinfettanti, anestetici volatili, farmaci citostatici. Chi li manipola ha diritto a DPI adeguati e a sorveglianza sanitaria.
Rischi da movimentazione manuale dei pazienti: rachialgie, lesioni muscolo-scheletriche. L’azienda deve fornire ausili adeguati (sollevatori, traversine, ecc.) e formare il personale.
Rischio da radiazioni ionizzanti: per chi lavora in radiodiagnostica, sala operatoria con amplificatore di brillanza, medicina nucleare. Dosimetria obbligatoria.
Rischio da stress lavoro-correlato: turni, carichi di lavoro elevati, violenza da parte di pazienti o familiari. Il DVR deve includere la valutazione dello stress lavoro-correlato.
Come contattare l’RLS e cosa segnalargli
Se nel tuo reparto c’è un rischio che non viene gestito adeguatamente:
- Identifica il tuo RLS aziendale — l’azienda deve pubblicare i nominativi in bacheca
- Fai una segnalazione scritta — descrivi il rischio, il reparto, le condizioni concrete
- L’RLS ha il dovere di verificare e di segnalare all’RSPP e al datore di lavoro
Se l’RLS non risponde o l’azienda non interviene, puoi segnalare direttamente alla ASL competente (servizio SPRESAL/PSAL) o all’Ispettorato del Lavoro. L’identità del segnalante è protetta.
Fabrizio Devito — Infermiere
Commenti