Molti infermieri del SSN svolgono attività extra: volontariato in Croce Rossa, docenza in corsi di formazione, collaborazioni con strutture private, consulenze professionali. Non tutto è vietato — ma c’è una regola base da cui non si può prescindere: l’obbligo di esclusività del rapporto di lavoro con la PA.
L’obbligo di esclusività
L’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza.
Non è una formalità: le violazioni possono portare al recupero del compenso percorso, a sanzioni disciplinari e, nei casi gravi, al licenziamento.
La parola chiave è “retribuiti”: le attività non retribuite (volontariato puro) hanno regole diverse.
Il volontariato
Il volontariato puro — attività prestata gratuitamente, senza nessun compenso di alcun tipo — è generalmente compatibile con il rapporto di lavoro pubblico.
Cosa è considerato volontariato: attività per associazioni di promozione sociale, OdV (Organizzazioni di Volontariato), Croce Rossa, Protezione Civile, attività gratuite per enti no-profit.
Condizioni: non devi percepire alcun compenso (neanche rimborsi spese forfettari non giustificati), l’attività non deve creare conflitto di interessi con le tue funzioni aziendali, non deve compromettere le tue prestazioni lavorative ordinarie.
Alcuni enti prevedono polizze assicurative per i volontari in servizio: questo non configura “retribuzione” ai fini dell’esclusività.
Le attività che richiedono autorizzazione
Richiedono autorizzazione preventiva dell’azienda:
- Docenza e formazione retribuita (corsi ECM, master, scuola di formazione privata)
- Collaborazioni professionali con strutture sanitarie private (cliniche, RSA, ambulatori)
- Consulenze professionali retribuite
- Pubblicazioni con compenso editoriale significativo
- Attività artistiche o imprenditoriali retribuite (se non di modestissima entità)
La richiesta di autorizzazione va presentata per iscritto all’azienda prima di iniziare l’attività.
Come presentare la richiesta di autorizzazione
La domanda deve contenere:
- Descrizione dell’attività (tipo, durata, committente)
- Compenso previsto
- Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi
- Dichiarazione che l’attività non interferirà con il servizio ordinario
L’azienda ha di norma 30 giorni per rispondere. Il silenzio-assenso non si applica: se non rispondono, non è autorizzato. Se il termine scade senza risposta, puoi sollecitare con raccomandata.
Le attività non soggette ad autorizzazione
Alcune attività sono esplicitamente escluse dall’obbligo di autorizzazione dal D.Lgs. 165/2001:
- Collaborazioni con riviste scientifiche e periodici (se non determinano un conflitto di interessi)
- Attività di ricerca scientifica non per conto di soggetti privati con interessi confliggenti
- Partecipazione a commissioni presso enti pubblici, previo accordo con l’azienda
- Attività occasionali di modestissima entità (sotto soglie definite dalla legge)
Il part-time e la libera professione
Un capitolo a parte riguarda i dipendenti in part-time al 50% o inferiore: hanno il diritto di svolgere un’altra attività lavorativa, previa sola comunicazione (non autorizzazione) all’azienda.
Questa è una delle ragioni per cui molti infermieri chiedono il part-time: consente di esercitare la libera professione o di collaborare con strutture private senza le restrizioni del regime di esclusività piena.
Per percentuali superiori al 50%, torna l’obbligo di autorizzazione.
Conseguenze della violazione
Se svolgi attività retribuita senza autorizzazione:
- L’azienda può richiedere la restituzione del compenso percepito
- Può applicare sanzioni disciplinari (multa, sospensione, in casi gravi licenziamento)
- Il committente può essere soggetto a responsabilità erariale se è a sua volta un ente pubblico
Prima di accettare qualsiasi incarico retribuito, invia sempre la richiesta di autorizzazione per iscritto. Anche se sai che te la daranno, fallo: ti copre.
Fabrizio Devito — Infermiere
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