Il Codice Deontologico non è un documento da sfogliare una volta al concorso e dimenticare. È il quadro entro cui ogni decisione professionale ha senso — o non ne ha. Aggiornato nel 2019, sostituisce la versione del 2009 e riflette dieci anni di cambiamenti profondi nella professione.
Struttura: 51 articoli in 5 capitoli
Il Codice 2019 è organizzato in cinque sezioni:
| Capitolo | Argomento | Articoli |
|---|---|---|
| I | Identità professionale e responsabilità | 1–10 |
| II | Responsabilità professionale | 11–22 |
| III | Relazione con la persona assistita | 23–36 |
| IV | Relazione con la famiglia e la collettività | 37–43 |
| V | Rapporti con colleghi e altri professionisti | 44–51 |
51 articoli. Non uno è decorativo.
Testo degli articoli fondamentali
Art. 1 — Identità dell’infermiere
«L’infermiere è il professionista sanitario, iscritto all’Ordine delle Professioni Infermieristiche, responsabile dell’assistenza infermieristica.
Possiede un insieme di conoscenze, abilità e attitudini che esercita al fine di aiutare le persone, le famiglie e le comunità a migliorare, mantenere o recuperare la salute, o ad affrontare la morte serenamente.
L’infermiere pratica la propria professione in modo etico, deontologicamente corretto e legalmente autorizzato.
L’infermiere agisce in modo coerente con i valori e le norme della professione; è consapevole dei propri valori, credenze, pregiudizi e del modo in cui questi possono influenzare la cura.
L’infermiere conosce e rispetta le competenze e i ruoli di tutti gli altri professionisti della salute coinvolti nella presa in carico della persona.»
Cosa dice l’Art. 1:
La prima parola è “professionista”. Non operatore, non tecnico, non ausiliario. Professionista responsabile dell’assistenza infermieristica. Il quarto comma introduce un elemento che spesso si trascura: l’infermiere deve essere consapevole dei propri valori e pregiudizi, e di come influenzano la cura. Non neutralità — consapevolezza.
Art. 5 — Competenza e aggiornamento
«L’infermiere esercita la professione in modo competente; riconosce i limiti delle proprie conoscenze e competenze e promuove il ricorso a consulenze e all’integrazione con altri professionisti.
L’infermiere sostiene l’esercizio della responsabilità professionale nelle situazioni organizzative e sociali che possono comprometterne la piena espressione.
L’infermiere esercita la professione con autonomia e responsabilità anche attraverso la ricerca infermieristica e il trasferimento delle migliori evidenze nella pratica.
L’infermiere aggiorna le proprie conoscenze ed abilità attraverso la formazione continua, la riflessività e l’autocritica, consapevole della propria responsabilità verso se stesso, i colleghi e i professionisti della salute, la persona assistita, la comunità e le generazioni future.»
Cosa dice l’Art. 5:
Il primo comma è quello che si applica ogni giorno: se non sei formato per una procedura, non la esegui — e dici esplicitamente che non sei formato. Non è una debolezza. È competenza. Il quarto comma istituisce un obbligo: l’aggiornamento continuo non è un’opzione, è parte della responsabilità professionale.
Art. 9 — Obiezione di coscienza
«L’infermiere, nell’esercizio della professione, si astiene da qualsiasi forma di discriminazione nell’accesso alle cure.
L’infermiere rispetta le scelte e i valori della persona assistita; non vi contrappone i propri valori, credenze o convinzioni.
L’infermiere che esercita il diritto all’obiezione di coscienza non si esime dall’obbligo di garantire la continuità dell’assistenza, adottando tutte le misure necessarie affinché la persona assistita non subisca interruzione delle cure.»
Cosa dice l’Art. 9:
L’obiezione di coscienza è un diritto, ma con un confine preciso: non puoi abbandonare il paziente. Sei obbligato a garantire la continuità dell’assistenza prima di esercitare il diritto all’obiezione. Il diritto si esercita prima — non nel mezzo di una procedura già avviata.
Art. 17 — Segnalazione di comportamenti scorretti
«L’infermiere che venga a conoscenza di situazioni che potrebbero mettere a rischio la sicurezza della persona assistita o dei professionisti della salute segnala la situazione alle autorità competenti; attiva ogni possibile meccanismo di sostegno e tutela.
L’infermiere che opera in contesti nei quali si verifichino comportamenti professionalmente scorretti, di abuso, o di colpevole inazione da parte di qualsiasi professionista, segnala la situazione alle autorità competenti.
L’infermiere non collabora con persone, organizzazioni o imprese che esercitino la professione sanitaria in maniera illegittima.»
Cosa dice l’Art. 17:
La segnalazione non è un’opzione. È un obbligo deontologico. Se vedi un comportamento che mette a rischio un paziente — da parte di un collega, di un medico, di chiunque — hai l’obbligo di segnalarlo. L’inerzia è equiparata alla connivenza.
Art. 23 — Consenso
«L’infermiere rispetta la persona assistita che, adeguatamente informata, rifiuta di ricevere le cure.
L’infermiere rispetta e promuove il diritto all’autodeterminazione della persona assistita, il suo diritto di prendere decisioni che riguardano la sua salute, basate su informazioni esaurienti e comprensibili, e offre supporto nella fase decisionale.
L’infermiere riconosce il contributo essenziale delle reti familiari, sociali e delle comunità nella cura della persona assistita.
L’infermiere si assicura che la persona assistita e, ove pertinente, la sua famiglia o i caregiver abbiano accesso, in modo tempestivo, alle informazioni relative ai loro diritti, alle risorse dei servizi sanitari e sociali e alle possibilità di scelta.»
Cosa dice l’Art. 23:
Il primo comma è quello che conta nei casi difficili: se il paziente rifiuta le cure — adeguatamente informato — l’infermiere rispetta quel rifiuto. Non è una scelta del reparto o del medico: è un diritto fondamentale della persona. Il ruolo dell’infermiere è garantire che il rifiuto sia informato, non cambiarlo.
Art. 36 — Fine vita e accanimento terapeutico
«L’infermiere tutela la dignità e la qualità di vita della persona assistita nelle fasi terminali dell’esistenza, contribuendo ad alleviare la sofferenza fisica, psichica, sociale e spirituale, sostenendo la persona e la famiglia nelle scelte di cura.
L’infermiere, in presenza di sofferenze fisiche o psichiche insostenibili, si adopera per garantire le cure palliative appropriate.
L’infermiere si oppone all’accanimento terapeutico e ai trattamenti non proporzionati alle condizioni cliniche e alla volontà espressa della persona assistita.
L’infermiere sostiene e promuove l’applicazione delle direttive anticipate di trattamento, rispettando la volontà della persona assistita.»
Cosa dice l’Art. 36:
Il terzo comma è esplicito: l’infermiere si oppone all’accanimento terapeutico. Non “può” opporsi — “si oppone”. È una norma deontologica attiva, non una facoltà. Riguarda anche il sostegno alle DAT (disposizioni anticipate di trattamento), recepite nella legge 219/2017.
I quattro principi fondamentali
Tutto il Codice ruota intorno a quattro principi bioetici che l’infermiere deve bilanciare caso per caso:
1. Beneficenza Agire nell’interesse della persona assistita. Non basta non fare danno: bisogna fare attivamente del bene.
2. Non maleficenza Primo: non nuocere. Prima di qualsiasi intervento va valutato il rischio di danno.
3. Autonomia Rispettare la capacità della persona di prendere decisioni sulla propria salute. L’infermiere non decide per il paziente — lo accompagna nelle sue scelte.
4. Giustizia Garantire equità nell’accesso alle cure. Non discriminare. Non trattare in modo diverso chi ha più o meno risorse.
Il Codice è vincolante?
Sì. L’iscrizione all’OPI implica l’accettazione del Codice Deontologico. La violazione degli articoli del Codice può dar luogo a procedimento disciplinare da parte dell’OPI.
Il Codice non è una raccomandazione. È un obbligo professionale.
In sede giudiziaria, il Codice Deontologico è uno dei parametri usati per valutare la condotta dell’infermiere, insieme alle linee guida cliniche (rilevanti per la legge 24/2017).
Note di Fabrizio Devito
Ho letto il Codice Deontologico intero due volte. La prima al concorso. La seconda qualche anno dopo, quando mi sono trovato in situazioni che non capivo come gestire. La seconda lettura è stata più utile.
Non aspettare la situazione difficile per aprirlo. FNOPI ha anche una versione commentata articolo per articolo — vale la pena leggerla almeno una volta.
Fabrizio Devito — Infermiere
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