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Legge 3/2018 (Lorenzin): Da IPASVI a FNOPI, Nasce l'Ordine

La riforma Lorenzin ha trasformato i Collegi IPASVI in Ordini delle Professioni Infermieristiche. Cosa cambia concretamente per chi è iscritto, la tutela del titolo e le OPI provinciali.

Fabrizio Devito — Infermiere

Per decenni l’infermiere italiano era iscritto al Collegio IPASVI — Infermieri Professionali, Assistenti Sanitari, Vigilatrici d’Infanzia. Un nome che già diceva tutto su come la professione era stata costruita storicamente. Nel 2018 quel nome è scomparso. Al suo posto: Ordine delle Professioni Infermieristiche.

Non è solo un cambio di insegna.


Testo integrale degli articoli chiave

Art. 4 — Ordini delle professioni infermieristiche

«1. Gli attuali Collegi provinciali delle professioni infermieristiche e le Federazioni nazionali degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d’infanzia (IPASVI), degli infermieri pediatrici (FIMP) e delle ostetriche (FNO) sono trasformati, rispettivamente, in Ordini delle professioni infermieristiche e in Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI), in Ordine degli infermieri pediatrici e in Federazione nazionale degli Ordini degli infermieri pediatrici (FNOIP), in Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e in Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (FNOTSRM e PSTRP).

2. Gli Ordini di cui al comma 1 sono enti pubblici non economici, vigilati dal Ministero della salute.

3. Gli Ordini territoriali hanno sede in ogni provincia.

4. La rappresentanza a livello nazionale degli Ordini di cui al comma 1 è assicurata dalle rispettive Federazioni nazionali.

5. L’iscrizione all’albo dell’Ordine provinciale competente costituisce condizione indispensabile per l’esercizio delle professioni sanitarie di cui al comma 1.»

Cosa dice l’Art. 4:

Il comma 1 è il cambio formale: Collegi → Ordini. Il comma 2 è quello che conta: gli Ordini sono enti pubblici non economici. Non più associazioni di categoria con valore istituzionale parziale — enti pubblici, con il peso che questo comporta in termini di potere disciplinare, riconoscimento istituzionale e rapporti con il Ministero.

Il comma 5 ribadisce l’obbligo: senza iscrizione all’albo, non si esercita.


Art. 5 — Federazioni nazionali

«1. Le Federazioni nazionali di cui all’articolo 4 sono enti pubblici non economici con sede in Roma, vigilati dal Ministero della salute.

2. Le Federazioni nazionali hanno personalità giuridica di diritto pubblico e svolgono le loro attività secondo le disposizioni del presente articolo e degli statuti, adottati dai rispettivi consigli nazionali e approvati con decreto del Ministro della salute.

3. Le Federazioni nazionali coordinano l’attività degli Ordini provinciali, esercitano il potere disciplinare sui presidenti degli Ordini, pubblicano i codici deontologici aggiornati e curano i rapporti con le istituzioni e le organizzazioni internazionali di categoria.

4. Le Federazioni nazionali promuovono e assicurano l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilità delle professioni, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale e la salvaguardia dei diritti degli iscritti all’albo.»

Cosa dice l’Art. 5:

La FNOPI (per gli infermieri) è un ente pubblico con sede a Roma, vigilato dal Ministero. Ha tre funzioni chiave: coordinare gli OPI provinciali, esercitare il potere disciplinare sui presidenti degli Ordini, pubblicare e aggiornare il Codice Deontologico. Quando FNOPI parla al Ministero o all’ARAN, parla come ente pubblico — non come associazione di rappresentanza.


Dalla legge 42 alla legge 3: vent’anni dopo

Se la legge 42/1999 aveva eliminato la parola “ausiliaria” dalla definizione della professione, la legge 3/2018 ha fatto un passo successivo: ha inserito l’infermiere tra le professioni sanitarie protette e regolamentate con un Ordine professionale a tutti gli effetti.

La differenza tra Collegio e Ordine è sostanziale:

CaratteristicaCollegio IPASVIOrdine OPI (L. 3/2018)
Status giuridicoEnte di diritto privatoEnte pubblico non economico
Potere disciplinareLimitatoPieno
IscrizioneNecessaria per esercitareNecessaria per esercitare
Riconoscimento istituzionaleParzialeEquiparato agli altri ordini professionali

La struttura: OPI e FNOPI

La legge 3/2018 ha disegnato una struttura a due livelli:

OPI — Ordine delle Professioni Infermieristiche È l’ordine provinciale. Ogni infermiere è iscritto all’OPI della provincia in cui esercita (o risiede, in alcuni casi). L’OPI gestisce l’albo, le pratiche disciplinari, l’aggiornamento degli iscritti a livello locale.

FNOPI — Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche È la federazione nazionale. Coordina le OPI provinciali, rappresenta la categoria a livello istituzionale, pubblica documenti di indirizzo, tiene i rapporti con Ministero della Salute, ARAN e Parlamento.

Il numero di iscrizione è assegnato dall’OPI provinciale. Il registro è pubblico.


La tutela del titolo professionale

Questa è la conseguenza pratica più importante per chi lavora sul campo: la legge 3/2018 ha rafforzato la tutela del titolo. Solo chi è iscritto all’albo OPI può esercitare la professione infermieristica e utilizzare il titolo “Infermiere”.

Cosa succede se qualcuno esercita senza iscrizione? L’esercizio abusivo della professione è un reato penale (art. 348 c.p.). La legge 3/2018 ha reso più semplice per gli OPI segnalare e perseguire questi casi.

Chi controlla l’abilitazione? L’azienda sanitaria che assume ha l’obbligo di verificare l’iscrizione all’albo. Ma anche il collega che lavora accanto a qualcuno di cui dubita le qualifiche può fare una segnalazione all’OPI.


Il potere disciplinare rafforzato

Gli Ordini professionali hanno potere disciplinare sui propri iscritti. Prima della riforma Lorenzin questo potere era esercitato in modo disomogeneo tra i vari Collegi. Dopo il 2018 si è strutturato meglio.

Quando scatta il procedimento disciplinare:

  • Violazione del Codice Deontologico
  • Condanne penali per reati connessi all’esercizio professionale
  • Comportamenti che ledono la dignità della categoria
  • Esercizio della professione in stato di incompatibilità

Le sanzioni vanno dall’avvertimento alla cancellazione dall’albo.


Cosa non è cambiato

L’iscrizione all’albo è sempre stata obbligatoria per esercitare. La legge 3/2018 non ha cambiato questo principio. Ha cambiato chi gestisce quell’obbligo e con quale peso istituzionale.

I contributi annuali di iscrizione restano, come restano le procedure per i trasferimenti tra OPI (quando si cambia provincia di lavoro).


Note di Fabrizio Devito

Io sono iscritto all’OPI di Foggia — n. 8091. La trasformazione da Collegio a Ordine l’ho vissuta da iscritto: cambio di logo, cambio di nome sulla tessera, qualche comunicazione dell’ente. Ma la differenza reale si vede nel lungo periodo, nel peso istituzionale con cui la FNOPI oggi siede ai tavoli ministeriali.

Se non hai mai controllato la tua posizione sull’albo, puoi farlo sul sito della FNOPI. Dura tre minuti.

Fabrizio Devito — Infermiere

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