Il D.M. 739 del 14 settembre 1994 è il documento che ha cambiato tutto. Non perché abbia inventato qualcosa di nuovo, ma perché ha messo per iscritto — con forza di legge — quello che l’infermiere fa davvero.
Testo integrale del decreto
Art. 1 — Profilo professionale dell’infermiere
«1. È individuata la figura professionale dell’infermiere con il seguente profilo: l’infermiere è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale è responsabile dell’assistenza generale infermieristica.
2. L’assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l’assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l’educazione sanitaria.
3. L’infermiere: a) partecipa all’identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi; c) pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico; d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali; f) per l’espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell’opera del personale di supporto; g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell’assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.»
Cosa dice davvero l’Art. 1:
Tre parole chiave al comma 1: responsabile, assistenza, infermieristica. Non “collabora con il medico”, non “esegue le prescrizioni”. Responsabile. Dell’assistenza. Infermieristica — cioè distinta da quella medica.
Il comma 3 è l’elenco che ti serve conoscere a memoria. Sette lettere. Ognuna è una funzione che non ha bisogno di prescrizione medica:
| Lettera | Funzione |
|---|---|
| a) | Partecipazione all’identificazione dei bisogni |
| b) | Identificazione bisogni infermieristici + formulazione obiettivi |
| c) | Pianificazione, gestione e valutazione dell’intervento |
| d) | Corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche |
| e) | Azione individuale e in collaborazione |
| f) | Utilizzo del personale di supporto |
| g) | Attività in strutture pubbliche/private, territorio, domicilio |
La lettera c) è quella che più spesso viene ignorata nella pratica: pianifica, gestisce e valuta l’intervento sei tu. Non il medico.
Art. 2 — Diploma universitario e formazione
«Il diploma universitario di infermiere, abilitante all’esercizio professionale, è conseguito al termine di un corso di durata triennale. Per l’accesso al corso di laurea è richiesto il diploma di scuola secondaria superiore od equipollente.
Il percorso formativo comprende l’acquisizione di conoscenze e competenze nei settori delle scienze infermieristiche, delle scienze biomediche e delle scienze umane e del management sanitario.
La formazione clinica è parte integrante del percorso e si svolge in strutture sanitarie accreditate, sotto la supervisione di infermieri tutor.»
Cosa dice l’Art. 2:
Il decreto non si limita a descrivere il profilo: stabilisce anche che la formazione deve essere universitaria, triennale, con una componente clinica obbligatoria svolta in strutture accreditate. Non è un dettaglio — è la base su cui poi si costruisce la Legge 1/2002 che formalizzerà l’intero percorso accademico (laurea magistrale, master, dottorato).
Art. 3 — Abrogazione delle norme precedenti
«Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Sono abrogate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225, limitatamente alla parte relativa al profilo professionale dell’infermiere professionale.»
Cosa dice l’Art. 3:
L’Art. 3 chiude un’epoca. Il D.P.R. 225/1974 — il famigerato mansionario — viene abrogato nella parte relativa al profilo professionale dell’infermiere. Non tutto il mansionario scompare in un colpo solo (ci vorrà la Legge 42/1999 per l’abrogazione definitiva), ma il D.M. 739 taglia la testa al principio: non esiste più una lista di azioni permesse al posto di una definizione di responsabilità professionale.
Prima del 1994: il mansionario
Prima di questo decreto esisteva il mansionario — un elenco di azioni che l’infermiere poteva o non poteva fare, stabilito da altri. Era il 1974. Per vent’anni la professione era definita non da ciò che l’infermiere sa fare, ma da ciò che gli era consentito.
Il D.M. 739 ha cambiato la logica: dalla lista di azioni permesse alla descrizione di una responsabilità professionale complessiva. Un salto concettuale enorme, anche se molti ospedali ci hanno messo anni ad accorgersene.
Il confine con la professione medica
Il decreto è chiaro: l’assistenza infermieristica è distinta da quella medica. Il confine non è una lista di procedure — è un confine di responsabilità:
- L’infermiere è responsabile dell’assistenza infermieristica (lett. a-c del comma 3)
- Il medico è responsabile della diagnosi e della terapia farmacologica prescritta
- L’infermiere garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni (lett. d) — ma questo implica il controllo critico, non l’esecuzione cieca
Se esegui una terapia errata perché la prescrizione era sbagliata e non hai verificato, la responsabilità è condivisa. Il D.M. 739 introduce implicitamente il concetto di controllo critico.
Cosa cambia nella pratica
Se sei in corsia da qualche anno, probabilmente ti sei già scontrato con situazioni in cui qualcuno ti diceva “non puoi fare questa cosa” o “devi aspettare l’ordine del medico” per azioni che rientrano chiaramente nell’assistenza infermieristica.
Il D.M. 739 ti dà la risposta normativa: la pianificazione dell’assistenza è tua competenza (lett. c). Non hai bisogno di prescrizione medica per valutare il dolore di un paziente, cambiare la postura antidecubito ogni due ore, o avvisare il medico di un deterioramento clinico che hai identificato (lett. b).
Note di Fabrizio Devito
Il 739 è il documento a cui tornare sempre quando qualcuno mette in discussione la tua autonomia professionale. Non è una legge superata — è ancora il fondamento su cui si regge tutto il resto: la 42/1999 che ha abolito il mansionario, la 251/2000 che ha riconosciuto la dirigenza, il Codice Deontologico 2019. Tutti partono da qui.
Tienilo a portata di mano. Non in senso figurato.
Fabrizio Devito — Infermiere
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