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Legge 42/1999: Addio al Mansionario, Nasce l'Autonomia

La legge che ha abolito il mansionario infermieristico e ridefinito il campo di attività sulla base di profilo professionale, formazione e codice deontologico. Cosa significa davvero.

Fabrizio Devito — Infermiere

Una legge di quattro articoli. Quattro articoli che hanno cancellato il concetto di “professione ausiliaria” dalla legislazione italiana e hanno consegnato all’infermiere una responsabilità che già aveva in pratica, ma che nessuno aveva mai riconosciuto per iscritto.


Il problema che la legge ha risolto

Fino al 1999 la professione infermieristica era regolata dal D.P.R. 225/1974 — il cosiddetto mansionario. Un documento che stabiliva una lista: queste cose l’infermiere può farle, queste no.

Il problema non era solo la lista. Era la logica sottostante: la professione era definita da ciò che le era consentito, non da ciò che era capace di fare. L’infermiere era classificato come “professione sanitaria ausiliaria”. Ausiliaria — di supporto a qualcun altro.

In vent’anni la formazione era cambiata profondamente. I contenuti, le competenze, la complessità assistenziale erano cresciuti. Il mansionario no.


Testo integrale della legge

Art. 1 — Definizione delle professioni sanitarie

«1. La denominazione “professioni sanitarie ausiliarie”, di cui al capo III del titolo IV del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, è sostituita dalla denominazione “professioni sanitarie”.

2. Il campo proprio delle attività e delle responsabilità delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonché degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali.

3. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, riguardanti la dirigenza nel ruolo sanitario.»

Cosa dice l’Art. 1:

Il comma 1 è demolizione in una riga: la parola “ausiliaria” scompare dalla legislazione. Non più professione di supporto, ma professione tout court.

Il comma 2 è la fondazione. Il campo di attività dell’infermiere è determinato da tre parametri — non da un elenco ministeriale, non da un ordine medico caso per caso:

ParametroDocumento di riferimento
Profilo ProfessionaleD.M. 739/1994
Ordinamento DidatticoDecreto MIUR (corso di laurea)
Codice DeontologicoAdottato dalla Federazione FNOPI

Il comma 3 mantiene ferme le norme sulla dirigenza nel ruolo sanitario — già prevista dal D.Lgs. 502/1992.


Art. 2 — Formazione post-base

«1. Con decreti del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati i criteri per la formazione complementare post-base e per l’aggiornamento periodico dei professionisti sanitari di cui all’articolo 1.»

Cosa dice l’Art. 2:

L’articolo 2 delega al Ministero il compito di definire i criteri per la formazione post-base. È la base normativa su cui si appoggiano i master universitari e i percorsi specialistici — non sono un optional, ma parte integrante del sistema di competenze previsto dalla legge.


Art. 3 — Abrogazioni

«1. Sono abrogate le disposizioni di cui al capo III del titolo IV del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, incompatibili con la presente legge, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 225 del 1974, e le altre disposizioni incompatibili con la presente legge.»

Cosa dice l’Art. 3:

Il D.P.R. 225/1974 — il mansionario — viene abrogato. L’unica eccezione è l’art. 10 del medesimo decreto (che riguarda le vigilatrici d’infanzia). Chiude definitivamente l’era della lista di azioni permesse.


Art. 4 — Entrata in vigore

«1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.»

Pubblicata sulla G.U. n. 50 del 1° marzo 1999. In vigore dal 2 marzo 1999.


Dal “cosa puoi fare” al “cosa sai fare”

Questo è il cambiamento culturale più rilevante. Prima: “puoi fare X perché il mansionario lo prevede”. Dopo: “puoi fare X se rientra nel tuo profilo professionale, nella tua formazione e nel tuo codice deontologico”.

La conseguenza pratica è importante: se hai una formazione specifica (un master, una specializzazione, un percorso formativo certificato), quella competenza è tua. Non hai bisogno di aspettare che una legge aggiorni un elenco.


Le “professioni ausiliarie” abolite

La legge 42/1999 non ha riguardato solo gli infermieri. Ha riscritto la logica di tutto il comparto delle professioni sanitarie:

  • Infermieri e infermieri pediatrici
  • Fisioterapisti
  • Logopedisti
  • Tecnici di radiologia
  • Assistenti sanitari
  • Ostetriche

Tutti erano classificati come “ausiliari”. Tutti sono diventati professionisti con campo di attività autonomo.


Cosa cambia nella pratica quotidiana

Tre situazioni concrete in cui la legge 42/1999 ti riguarda direttamente:

1. Il collega che dice “non puoi farlo senza ordine medico” Se l’azione rientra nel profilo infermieristico e nella tua formazione, puoi farlo. La prescrizione medica serve per gli atti medici, non per l’assistenza infermieristica.

2. Il coordinatore che limita le competenze acquisite Se hai una formazione specifica su una procedura (es. gestione VAP, medicazioni avanzate, wound care), quella competenza è riconosciuta. Non è una cortesia del primario.

3. Il perito in sede giudiziale La legge 42/1999 è uno dei documenti che un perito usa per valutare se un’azione era o meno di competenza infermieristica. Conoscerla ti protegge.


Note di Fabrizio Devito

Ho incontrato infermieri con 20 anni di esperienza che ancora pensano di dover chiedere “permesso” per azioni che rientrano pienamente nel loro profilo professionale. Il mansionario è stato abrogato nel 1999 — ventisei anni fa. Eppure la cultura del “non di mia competenza” resiste in certi reparti come un fantasma.

La legge 42 è la risposta a quel fantasma. Usala.

Fabrizio Devito — Infermiere

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